Dizionario del cittadino
Delibera
La delibera (o più propriamente deliberazione) è l'atto tipico con cui il Consiglio comunale e la Giunta amministrativa assumono le loro decisioni nelle materie di competenza.
Fino ad un recente passato era adottata con deliberazione di giunta la maggior parte degli atti amministrativi del Comune. Oggi, invece, a seguito delle riforme amministrative che si sono succedute negli ultimi venti anni, con deliberazione degli organi politici sono adottati i soli atti di indirizzo politico-amministrativo e gli altri atti riservati a tali organi, mentre i rimanenti atti amministrativi sono di competenza dei dirigenti (e sono per lo più denominati determinazioni o, nel linguaggio corrente, determine). In particolare, sono approvati con deliberazione i bilanci dell'ente, i regolamenti e gli strumenti di pianificazione (ad esempio i piani regolatori generali), il cui testo viene allegato alla deliberazione stessa "per farne parte integrante e sostanziale". Tutte le delibere sono soggette all’affissione all’albo pretorio per quindici giorni. Di regola, esse divengono esecutive dopo tale periodo di pubblicità a meno che non sono dichiarata “immediatamente esecutive” al momento della loro approvazione.
Ordinanza
Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.
In certi casi le ordinanze possono essere emanate in deroga all'ordinamento giuridico vigente, ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali: sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti.
Ordinanze del sindaco
Le ordinanze, sono provvedimenti tipici per mezzo delle quali il sindaco, nella sua funzione di capo dell’amministrazione locale e di ufficiale di Governo, fa sorgere, in capo a uno o più soggetti, un determinato obbligo di fare o di non fare, pena l’applicazione delle sanzioni in essa stessa previste.Tale potestà ordinatoria si manifesta, pertanto, non solo con l’imposizione ai destinatari di determinati comportamenti di comando o di divieto, ma anche con l’adozione di particolari misure che impongono obblighi non espressamente previsti dall’ordinamento e che trovano il loro fondamento di legittimità nei presupposti di necessità e di urgenza. Tra le ordinanze previste e disciplinate nel nostro sistema giuridico è possibile, dunque, operare una distinzione in tre sottocategorie:
- ordinanze normali: sono adottate dal sindaco nell’esercizio di funzioni attribuitegli dalla legge; l’obbligo di carattere generale fissato da un provvedimento normativo è applicabile al caso concreto: in questi casi vi è una perfetta corrispondenza tra la potestà ordinatoria e il principio di legalità;
- ordinanze di urgenza: hanno un contenuto predeterminato e, come le precedenti, sono in linea con il principio di legalità; l’organo amministrativo è difatti chiamato a provvedere in via d’urgenza in occasione di alcuni precisi eventi già preventivamente individuati dal legislatore (come esempio in caso di calamità naturali, epidemie e frane);
- ordinanze contingibili ed urgenti: a differenza degli altri provvedimenti esaminati non hanno un contenuto predeterminato dal legislatore; hanno in comune con le precedenti il presupposto dell’urgenza ma il tipo di azione da realizzare è discrezionalmente determinata dall’autorità pubblica.
Decreto del sindaco
Il sindaco può adottare altre manifestazioni di volontà attraverso altri provvedimenti amministrativi diversi dai vari tipi di ordinanze. Generalmente si tratta di atti finalizzati al buon funzionamento della macchina amministrativa, sono i decreti. Per mezzo del decreto, ad esempio, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi ai dirigenti e quelli di collaborazione esterna, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
Determina
Le determine (o più propriamente determinazioni) sono gli atti amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa. Con le determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Le determinazioni dirigenziali sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (1), che, agli articoli 3, 16 e 17, definiva le attribuzioni dei dirigenti assegnandogli "la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo". Le determinazioni vengono affisse all'albo pretorio per 10 giorni.